CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

ART. 1 Il committente riconosce alla commissionaria la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui dovessero emergere, a insindacabile giudizio di quest’ultima, difficoltà tecniche di esecuzione e/o di fornitura inerenti a prodotti o servizi erogati da terzi. La mancata esecuzione e/o fornitura di quanto commissionato, comporterà per il committente il diritto al recesso ed il solo rimborso di quanto eventualmente già corrisposto, o la possibilità di dare seguito alla commissione con aggiustamenti di fattibilità, rimanendo la commissionaria sollevata da qualsivoglia altra responsabilità patrimoniale nei confronti dello stesso committente. I tempi di consegna sono convenzionalmente fissati in 30 gg. lavorativi dalla firma delle bozze definitive da parte del committente. Eventuali ritardi causati da sopraggiunte difficoltà, non dipendenti direttamente dalla commissionaria, non comporteranno il recesso della commissione.

ART. 2 Il committente dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito al prodotto pubblicitario, di cui conferma la piena legittimità e dichiara altresì, sotto la propria responsabilità civile e penale, di avere il diritto di utilizzare gli elementi, i marchi, i loghi e le immagini che lo compongono.

ART. 3 La commissionaria risponde unicamente delle omissioni e degli errori relativi ai prodotti e/o servizi pubblicitari commissionati, che annullino o riducano gravemente l’efficacia degli stessi e che le siano comunicati dal committente con raccomandata A.R. entro 10 giorni dall’esecuzione e/o pubblicazione; in tal caso il committente avrà unicamente diritto alla nuova realizzazione del prodotto e/o servizio pubblicitario, esclusa ogni altra forma di risarcimento. Nel caso la commissionaria decida di delegare a terzi la realizzazione di prodotti e/o servizi pubblicitari, la stessa sarà unicamente responsabile del rapporto di intermediazione tra il committente e l’esecutore del prodotto e/o servizio pubblicitario delegati.

ART. 4 In merito alle stampe realizzate in quadricromia, il committente dichiara di essere a conoscenza ed approvare che, specialmente per loghi e/o marchi, i colori possono subire una variazione di gradazione ed intensità, che può essere risolta con la stampa di colori “Pantone” che dovrà comunque essere specificamente richiesta ed indicata nella commissione.

ART. 5 Il Committente dichiara che nella redazione del messaggio pubblicitario si atterrà alle prescrizioni della normativa vigente nonché a quelle del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. La responsabilità per i contenuti della pubblicità e per l’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, ricade esclusivamente sul Committente il quale terrà Ad Hoc Pubblicità.it Srl e le Concedenti sollevate ed indenni da responsabilità e da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse mossa.
Ad Hoc Pubblicità.it Srl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali contestazioni sorte fra Committente e terzi a causa della pubblicità realizzata.

Il Committente riconosce che Ad Hoc Pubblicità.it Srl è esente da ogni responsabilità per anomalie riscontrate nella realizzazione del materiale pubblicitario, a causa di bozzetti e/o esecutivi non aventi i requisiti richiesti da Ad Hoc Pubblicità.it Srl.

ART 6 Qualora per ordine delle competenti Autorità e/o delle Concedenti o per cause di forza maggiore e/o fatti comunque non imputabili a Ad Hoc Pubblicità.it Srl, la pubblicità dovesse essere ritardata, soppressa o limitata, il Committente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo.

ART. 7 In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, per mancata o ritardata consegna dei bozzetti esecutivi e/ del materiale pubblicitario da parte del Committente, questi dovrà corrispondere l’integrale importo dell’ordine alle scadenze convenute nonché le eventuali spese supplementari sostenute da Ad Hoc Pubblicità.it Srl senza diritto a prolungamento alcuno della campagne pubblicitaria

ART. 8 Il committente si obbliga al pagamento dell’importo indicato in commissione e in caso di pagamento dilazionato, al puntuale rispetto delle scadenze concordate. Prende atto che in caso di inadempienza la commissionaria provvederà al recupero dell’importo dovuto oltre interessi nella misura del Prime Rate ABI maggiorato del 7%, spese e accessori. Per i ritardi nei pagamenti sarà applicabile l’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.e i..

ART. 9 In caso di pagamento dilazionato la rivalsa dell’I.V.A verrà esercitata interamente sulla prima rata.

ART. 10 (D.Lgs. 196/2003) I dati personali riportati nella commissione – riguardanti il committente o raccolti presso il medesimo – costituiranno oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato principalmente all’esecuzione della commissione e degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa, produttiva e di organizzazione dei processi di vendita, attuati anche mediante comunicazione a terzi esercenti.

Il conferimento dei dati per le finalità suddette è obbligatorio per la conclusione del contratto stesso. Il committente gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, fra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, quello di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati stessi, o quello di opporsi al loro trattamento e potrà esercitarli rivolgendosi per iscritto con lettera raccomandata A.R. alla commissionaria.

ART. 11 In caso di controversie, si accetta ora per allora come unica sede competente quella del Foro di Roma.